Antifrode: è aggravata la truffa c.d. “dello specchietto”, se consumata in strade strette e trafficate

Antifrode: è aggravata la truffa c.d. “dello specchietto”, se consumata in strade strette e trafficate
02 Ottobre 2017: Antifrode: è aggravata la truffa c.d. “dello specchietto”, se consumata in strade strette e trafficate 02 Ottobre 2017

Spesso, tra le notizie di cronaca, si leggono articoli riguardanti le truffe c.d. “dello specchietto”, tra le più diffuse per lucrare risarcimenti non dovuti (http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/09/20/news/truffa-dello-specchietto-novantenne-rapinato-1.15879361;

http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/pojana_maggiore_truffa_specchietto_signora_denuncia_siciliano-2628057.html)

 Il truffatore, in questi casi, fa credere ad un incolpevole automobilista di aver urtato e rotto uno degli specchietti laterali della propria vettura.

 Il rumore dello scontro tra carrozzerie viene simulato dando un colpo secco con una pallina od un bastone all’auto del malcapitato, il quale, credendo realmente di aver danneggiato l’altra auto, si convince a pagare immediatamente una somma di denaro (generalmente 100 – 200 euro), per evitare di dover denunciare il sinistro alla propria assicurazione, con tutte le relative conseguenze in termini di aumento del premio assicurativo.

 Spesso, queste truffe vengono consumate in strade particolarmente strette e trafficate, che in concreto riducono o comunque ostacolano le capacità di difesa dei malcapitati.

 Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente riconosciuto in questi casi la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5 c.p..

L'aggravante summenzionata fa riferimento alle situazioni di tempo, di luogo o di persona, che di fatto attenuano la capacità di difesa della vittima (Cass. pen., Sez. VI, 22.3.2017, n. 17937).

Essa peraltro si configura quando le condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa sussistono oggettivamente, a nulla rilevando che le stesse siano maturate occasionalmente o indipendentemente dall'azione del reo.

Non si richiede infine che la difesa della vittima sia divenuta impossibile, ma è necessario che la stessa sia stata concretamente ostacolata (Cass. pen., Sez. II, 18.1.2011, n. 3598).

L’orientamento giurisprudenziale prima citato è stato confermato dalla sentenza della II Sezione penale della Corte di Cassazione n. 40268/2017.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, sezione del Riesame, aveva confermato l’ordinanza con la quale era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere e truffa aggravata.

 In particolare, all’indagato era stato contestato di aver promosso un’associazione a delinquere finalizzata alla consumazione seriale delle truffe c.d. “dello specchietto”, da considerarsi aggravate ai sensi dell’art. 61, n. 5 c.p. tenuto conto delle particolari condizioni prescelte per la consumazione delle stesse.

 Il difensore dell’indagato aveva impugnato la predetta ordinanza in Cassazione, deducendo, tra le altre, l’insussistenza della contestata aggravante.

I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno rigettato il suo ricorso, affermando sul punto che “le truffe gestite dall’indagato risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiormente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell’evento correlata all’ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime”.

In altre parole, l’intenso traffico presente sulla strada rendeva maggiormente credibile l’evento, così riducendo le capacità critiche e reattive delle vittime.

La Corte ha poi ricordato come l’attribuzione dell’aggravante in esame non possa essere mai automatica,   dovendo valutarsi la sua sussistenza “caso per caso ed in concreto sulla base degli elementi disponibili”, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (in senso conforme: Cass. pen., Sez. II, 7.10.2014, n. 43128; Cass. pen., Sez. II, 14.11.2013-12.2.2014, n. 6608).

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